I titolari di marchi registrati dell’Unione europea possono tirare un sospiro di sollievo e non sono tenuti, almeno per il momento, a depositare una nuova domanda di registrazione del marchio nel Regno Unito per conservare in detto Paese i relativi diritti di uso esclusivo, che sino ad oggi sono stati garantiti loro dal marchio dell’U.e..
Il Consiglio europeo, con decisione adottata all’unanimità nella seduta del 29/10/2019 e con il consenso del Regno Unito, infatti, ha prorogato al 31/01/2020 il termine per l’efficacia del recesso, ovvero per la definitiva uscita del Regno Unito dall’Unione europea.
Quindi, almeno per il momento, è scongiurato il rischio che sembrava imminente: l’uscita “senza accordo” del Regno Unito dall’Unione europea al 31/10/19, che avrebbe comportato l’immediata inefficacia dei marchi dell’U.e. nel Regno Unito ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, del regolamento sui marchi dell’U.e..
Al momento, dunque, c’è da essere più ottimisti in ordine alla possibilità che il recesso del Regno Unito dall’Unione europea avvenga sulla base di un accordo condiviso tra le parti, il che comporterebbe una maggiore tutela dei diritti delle imprese basati su norme e regolamenti dell’Unione europea.
In caso di ratifica dell’accordo di recesso, è prevedibile che i marchi dell’Unione europea già registrati saranno riconosciuti validi dal Regno Unito, ove sarà creato automaticamente, per ogni marchio dell’U.e., un analogo marchio nazionale, che dovrà essere rinnovato alla scadenza. Per le domande di registrazione dei marchi dell’U.e., che alla data di efficacia del recesso del Regno Unito non avessero ancora ottenuto la registrazione, invece, sarà necessario depositare una nuova domanda di registrazione del marchio nel Regno Unito per ottenere la protezione del marchio anche in detto Paese.
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