Diritto d’autore

La legge riconosce all’autore delle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ai software, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, il diritto esclusivo di pubblicare e di utilizzare economicamente l’opera creata.

Le modalità con cui i terzi possono violare il diritto d’autore sono molteplici ed in continua evoluzione, basti pensare alla riproduzione dei contenuti di vario genere pubblicati sul web senza autorizzazione dell’autore.

L’autore può difendere il suo diritto di uso esclusivo dell’opera ricorrendo a procedimenti di tipo giudiziario o amministrativo.

Il ricorso al giudice ordinario costituisce il metodo classico di tutela e mira a far cessare l’utilizzo, senza permesso, di una propria opera (es. fotografia, musica, software, videoclip) e a richiedere il risarcimento dei danni subiti. In alternativa e per le sole opere digitali, il titolare del diritto d’autore leso può ricorrere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che consente una definizione celere della controversia con provvedimenti efficaci (ad es. rimozione selettiva delle opere digitali, disabilitazione dell’accesso alle stesse o al sito web) a costi di gran lunga inferiori rispetto ad un’azione giudiziaria.

Per poter richiedere la tutela del proprio diritto d’autore è necessario dimostrare:

  1. La titolarità dell’opera e l’anteriorità della stessa in caso di contestazione;

  2. La lesione del diritto d’autore e dei diritti economici connessi;

  3. La diffusione o sfruttamento illegittimo della propria opera.

Per la tutela del tuo diritto d’autore richiedi l’assistenza degli Avvocati del nostro Studio