Concorrenza sleale su google

Concorrenza sleale su google

Accolto il ricorso presentato da una nostra assistita per l’inibitoria di atti di concorrenza sleale posti in essere in suo danno da una concorrente tramite il servizio a pagamento di Google Adwords.

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con l’ordinanza del 17/06/2014, integralmente consultabile dal link (Ordinanza Tribunale di Napoli) in calce al presente articolo, ha  accertato che compie un atto di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 1 e 3, chi riporta nel proprio annuncio pubblicitario, che compare su Google, tramite il servizio a pagamento Adwords, il domain name di altra azienda, anche se detto nome a dominio non dovesse corrispondere ad un marchio registrato.

Che cos’è Google Adwords?

Google Adwords è il servizio a pagamento offerto da Google che permette la pubblicazione di annunci testuali, sulle pagine dei risultati di ricerca e sui siti della rete di contenuti Google. Il servizio consente, tramite l’individuazione di parole chiave, di posizionare il proprio annuncio tra i primi generati dal motore di ricerca quando l’utente digita tali parole chiave, che in qualche modo risultano connesse con i prodotti o i servizi offerti dall’inserzionista. L’utente che clicca sull’annuncio viene poi indirizzato automaticamente sul sito dell’inserzionista.

Nel caso di specie, la società ricorrente, titolare dei nomi a dominio www.tuttogonfiabili.it e www.tuttogonfiabili.com, ha chiesto al Tribunale di inibire gli atti di concorrenza sleale posti in essere da una concorrente, che sulle pagine di ricerca Google pubblicava un annuncio pubblicitario intitolato “TuttoGonfiabili-60%”, in cui era riportato il seguente messaggio di testo “TuttoGonfiabili Fuori Tutto Prezzi Sconti e Offerte su TuttoGonfiabili”, idoneo a creare confusione tra gli utenti, i quali, nel cliccare sul predetto annuncio, venivano involontariamente reindirizzati al diverso sito dell’inserzionista concorrente e non sui siti www.tuttogonfiabili.it/com di proprietà della stessa ricorrente.

Il Tribunale di Napoli, ritenendo che il domain name costituisca un segno distintivo, al pari dei marchi e dei brevetti, in quanto è idoneo ad identificare e contraddistinguere il sito internet mediante il quale l’impresa offre i suoi prodotti, ha accertato in capo alla ricorrente il diritto di servirsene in maniera esclusiva, con conseguente illegittimità del link pubblicitario utilizzato dalla società concorrente in cui era riprodotto sia nel titolo, sia nel testo dell’annuncio, il cuore degli stessi nomi a dominio (tuttogonfiabili).

L’originalità dell’ordinanza in esame merita rilievo. Se sino ad oggi la giurisprudenza era pervenuta a negare la legittimità della registrazione di un nome a dominio che richiamava l’altrui marchio, per la prima volta il Tribunale di Napoli ha dichiarato che il “cuore” dei nomi a dominio registrati da un’impresa non può essere utilizzato da altri, neanche in altri contesti, come i link pubblicitari, perché questi ne trarrebbero un ingiusto vantaggio creando confusione con i segni distintivi (domain name) legittimamente usati dai titolari.

Pertanto, i titolari dei nomi a dominio, attraverso i quali l’utente di internet accede ai propri siti, vedono riconosciuta un’ampia tutela del proprio diritto di esclusività, anche nel caso in cui lo stesso domanin name non corrisponda ad un marchio registrato.

Avv. Salvatore Cerino

Ordinanza Tribunale di Napoli

Per info e contatti cerinodangelo@gmail.com

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