Format televisivo: il deposito in S.I.A.E.

Il mercato dei format, ricco e prospero da molti anni, non è ancora dotato di una specifica regolamentazione che ne tuteli il relativo diritto d’autore. Attualmente il termine “format” rimane pura e semplice parola, non avendo alcun tipo di qualificazione giuridica. Non corrisponde, infatti, a nessuna categoria riconosciuta e tutelata dal nostro ordinamento.

Innanzitutto, la difficoltà sta proprio nel definire e circoscrivere il format televisivo, determinare cosa sia effettivamente, visto e considerato che non rientra all’interno delle categorie espressamente riconosciute dalla legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941).

In questo clima di incertezza giuridica, il ruolo della S.I.A.E. è stato di fondamentale importanza nell’inquadramento della fattispecie per arginare il problema.   

La Società Italiana degli Artisti e degli Editori, che da anni invoca l’adozione di una disciplina ad hoc, ha elaborato una definizione di format (Bollettino S.I.A.E., settembre-ottobre 1994, n. 66, p. 546 [1] ), prevedendo la possibilità di effettuare un deposito presso la sezione D.O.R.[2].

Tale sezione accetta il deposito dei format, purché inediti, ai soli fini di tutelare la priorità dell’idea. Per registrare un format non è necessario essere iscritti a S.I.A.E. La registrazione – che ha validità di tre anni e può essere rinnovata su richiesta del depositante – non dà luogo all’iscrizione, in quanto ciò che è stato depositato è un progetto per un’opera futura, e non ancora praticamente realizzata.

Dato che la titolarità sull’opera è originata dal mero apporto creativo, si precisa che il deposito e la registrazione dell’opera presso la sezione D.O.R. della Società – così come in qualsiasi registro di quest’ultima – non hanno carattere costitutivo, ma risultano fondamentali ad probationem, per fornire la prova dell’anteriorità della creazione da cui, appunto, derivano i diritti d’autore.

QUAL È LA PROCEDURA PER DEPOSITARE UN FORMAT IN S.I.A.E?

Gli iscritti che vorranno depositare il proprio format alla S.I.A.E., dovranno munirsi di:

  • Dichiarazione su modello appositamente predisposto, compilato e firmato da tutti gli autori;
  • Esemplare del copione originale firmato (su tutte le pagine).

A tal fine, è bene ricordare che la dichiarazione dovrà essere posta in essere da tutti coloro che abbiano partecipato alla creazione dell’opera, e che sarà sufficiente che uno solo dei coautori del format sia iscritto, affinché sia valido il deposito secondo tale procedura.

I non iscritti dovranno, invece, consegnare:

  • Dichiarazione su modello appositamente predisposto, compilato e firmato da tutti gli autori;
  • Esemplare del copione originale firmato (su tutte le pagine).
  • Attestazione di pagamento.

Come già menzionato, il deposito avrà validità di tre anni e potrà essere rinnovato su richiesta del depositante, dietro pagamento dello stesso importo, per la stessa durata. Al depositante verrà restituita la cartolina “avviso di ricevimento”.

Infine, qualora l’autore volesse conferire protezione anche al titolo del format, a prescindere dal contenuto dello stesso, sarebbe buona norma depositare lo stesso come marchio per acquisire sullo stesso un diritto d’uso esclusivo valido per un periodo di 10 anni dal deposito, rinnovabile di volta in volta per un eguale periodo decennale.

Dott.ssa Maria Corso

 

 

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[1] Il format «è un’opera dell’ingegno avente struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nell’articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere idonea ad essere rappresentata in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l’opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi»

[2] Acronimo di “Drammi e Opere Radiotelevisive”.

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